Legge federale
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Art. 120 Altre infrazioni
1 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
2 Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge. 465 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione) (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 466 Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |
