Art. 121Messa al sicuro e confisca di documenti 472
1 Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.
2 La confisca o la riconsegna secondo il capoverso 1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.
3 Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso 1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità dello straniero.