Legge federale
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Art. 23 Condizioni personali
1 Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. 2 All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico. 3 In deroga ai capoversi 1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:
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