1 Il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:
- a.
- possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;
- b.
- garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;
- c.
- garantire il rispetto della protezione dei dati; e
- d.
- disporre di sufficienti risorse finanziarie.
2 Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 200164 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
3 La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Se il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.
4 Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.
5 Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.
63 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51).
64 [RU 2002377, 2005 4571, 2006 4177art. 13 4705 n. II 1, 2008 4943n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937all. 4 n. II 2. RU 2011 1031art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 4 mar. 2011 (RS 120.4).