Legge federale
|
Art. 45a Nullità del matrimonio 72
Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile73 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 72 Introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). |