Legge federale
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Art. 72 TestCOVID-19 in caso di rinvio coatto 186
1 Al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP187 o dell’articolo 49a o 49abis CPM188, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo rientra fra le condizioni d’entrata dello Stato d’origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure fra i requisiti previsti dalla compagnia aerea che effettua il trasporto. 2 Le autorità competenti informano previamente l’interessato in merito a tale obbligo e alla possibilità dell’esecuzione coattiva secondo il capoverso 3. 3 Se non è possibile garantire l’esecuzione del rinvio coatto con mezzi meno coercitivi, le autorità competenti per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione possono sottoporre contro la sua volontà a un test COVID-19 lo straniero che non vi si sia sottoposto spontaneamente. Durante l’esecuzione del test non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe comportare un pericolo per la salute dell’interessato. È esclusa l’esecuzione coattiva del test COVID-19 sui fanciulli e gli adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni. 4 I test COVID-19 sono eseguiti da personale medico appositamente formato. Il personale medico utilizza il tipo di test meno gravoso per l’interessato. Non esegue il test se ritiene che questo potrebbe mettere in pericolo la salute dell’interessato. 186 Nuovo testo giusta il n. I del LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 2 ott. 2021 al 31 dic. 2022 (RU 2021 587; FF 2021 1901). Validità prorogata dal n.I della LF del 16 dic. 2022 (Test COVID-19 in caso di rinvio coatto), in vigore dal 17 dic. 2022 al 30 giu. 2024 (RU 2022 818; FF 2022 1359). |