Legge federale
|
Art. 73 Fermo
1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
2 Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni.190 3 La persona fermata deve:
4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti. 5 Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo. 6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa. 189 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312). 190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312). |