Legge federale
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Art. 87 Contributi federali
1 La Confederazione versa ai Cantoni:
2 L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi. 3 Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.297 4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.298 290 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 38896503). 292 Nuovo testo giusta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). 293 Introdotta dal n. IV 2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087). 294 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935). 297 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). 298 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 6917). |