Legge federale
|
Art. 98a Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione 324
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008325 sulla coercizione è applicabile. 324 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327). |