Legge federale
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Art. 100 Trattati internazionali 333
1 Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative. 2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:334
3 Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato. 4 I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso 2.336 5 Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso 2 lettera b, il DFGP può, d’intesa con il DFAE, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.337 333 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 334 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 335 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). 336 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 337 Introdotto dalla cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 54075405art. 2 lett. c; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 15 dic. 2017 (recepimento del regolamento [UE] 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea), in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3161; FF 2017 3561). |