Legge federale
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Art. 100a Impiego di consulenti in materia di documenti 338
1 Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti. 2 I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane. 3 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti. 338 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737). |