Legge federale
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Art. 102b Controllo dell’identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica 352
1 Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:
2 Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip. 352 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l’introduzione di dati biometrici nelle carte di soggiorno per stranieri, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 175; FF 2010 51). |