Legge federale
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Art. 109b Sistema nazionale visti 404
1 La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS). 2 Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:
2bis Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.409 3 Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti.410 Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008411. 404 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629). 405 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 406 Introdotta dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione) (RU 2015 3023; FF 2013 2195). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117). 407 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68a cpv. 2. 408 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 68e cpv. 2. 409 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 410 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533; FF 2014 2935). 411 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60. |