Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti 412
La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità: - a.
- Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
- b.
- rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto;
- c.
- Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;
- d.
- Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;
- e.413
- autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;
- f.
- autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia:
- 1.
- per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008414 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione,
- 2.
- per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997415 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- g.
- autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
- h.
- uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso 1 del Codice civile416 e l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004417 sull’unione domestica registrata.
412 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2014 1; FF 2009 3629). 413 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381). 414 RS 361 415 RS 120 416 RS 210 417 RS 211.231
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