Legge federale
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Art. 109f Principi
1 La SEM gestisce un sistema d’informazione per l’adempimento dei compiti relativi all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione secondo la presente legge o dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP422 o dell’articolo 49a o 49abis CPM423 e al ritorno volontario, inclusi l’aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour). 2 Il sistema d’informazione serve a:
424 Introdotto dall’all. n. 1 del DF del 1° ott. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 462; FF 2020 6219). 425 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1bis. |