Legge federale
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Art. 109i Terzi incaricati
1 La SEM e le autorità cantonali incaricate dell’attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell’aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi429) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell’organizzazione del viaggio di ritorno secondo l’articolo 71 lettera b della presente legge. 2 La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento del loro incarico:
3 La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. 4 Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d’informazione. |