Legge federale
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Art. 111b Trattamento dei dati
1 La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. 2 In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:
3 Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso 2. 4 Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso 2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’ Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)438. 438 Nuova espr. giusta l’all. 1 cifra II n. 4 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |