Legge federale
|
Art. 112 ... 452
1 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale. 2 Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso 1 lettera b numero 5. 452 Abrogata dalla cifra I n. 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). |