Legge federale
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Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione
1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
2 È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata.455 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 4 Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.456 5 Se la pronuncia o l’esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l’immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.457 6 I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d’entrata o se con il suo comportamento ha impedito l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.458 455 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 456 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 457 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). 458 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381). |
