dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;
b.
procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;
facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:462
a.
ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
b.
ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.
459 Introdotta dalla cifra I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d’informazione MIDES), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5755; FF 2009 7737).
460 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
461 Abrogato dalla cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
462 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).