Legge federale
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Art. 117a Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti 466
1 Chiunque viola intenzionalmente l’obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l’obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi. 466 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). |