1 Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
3 La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l’autore:467
a.
ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o
b.
ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.
467 Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).