Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)1

1 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).

Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

1 Lo stra­nie­ro che non si at­tie­ne al luo­go di sog­gior­no as­se­gna­to­gli o al di­vie­to di ac­ce­de­re a un da­to ter­ri­to­rio (art. 74) è pu­ni­to con una pe­na de­ten­ti­va si­no a tre an­ni o con una pe­na pe­cu­nia­ria.

2 Si può pre­scin­de­re dal pro­ce­di­men­to pe­na­le, dal rin­vio a giu­di­zio o dal­la pu­ni­zio­ne se l’au­to­re:

a.
può es­se­re im­me­dia­ta­men­te al­lon­ta­na­to od espul­so;
b.
si tro­va in car­ce­ra­zio­ne pre­li­mi­na­re o in vi­sta di rin­vio coat­to.