Legge federale
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Art. 120d Trattamento indebito di dati personali nei sistemi d’informazione della SEM 471
1 Ogni autorità competente assicura che il trattamento dei dati personali nei sistemi d’informazione della SEM sia proporzionato agli obiettivi perseguiti e si limiti a quanto necessario per l’adempimento dei propri compiti. 2 È punito con la multa chi tratta dati personali:
471 Introdotto dalla cifra I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 21 giu. 2019 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali per l’istituzione e l’uso del sistema di ingressi e uscite (EES) (regolamenti [UE] 2017/2226 e 2017/2225), in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2021 732; FF 2019 171). |