Art. 122bViolazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo 478
1 Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
2 Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
3 Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:
a.
nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
b.
ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.
478 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).