Art. 122cDisposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo 479
1 Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
2 La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.
3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968480 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:
a.
in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;
b.
in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 104 capoverso 1.
479 Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).