Legge federale
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Art. 123
1 Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali. 3 I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale. |