Legge federale
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Art. 126 Disposizioni transitorie
1 Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente. 2 La procedura è retta dal nuovo diritto. 3 I termini di cui all’articolo 47 capoverso 1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data. 4 Se più favorevoli all’autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore. 5 L’articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999. 6 Gli articoli 108 e 109 decadono con l’entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003485 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. |