Art. 126dDisposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi 493
1 Per i richiedenti l’asilo la cui domanda d’asilo non può essere trattata nei centri della Confederazione si applica per al massimo due anni il diritto anteriore.
2 Le procedure pendenti di cui agli articoli 76 capoverso 1 lettera b numero 5 e 76a capoverso 3 sono rette dagli articoli 80 capoversi 1 terzo periodo e 2bise 80a capoversi 1 e 2 della presente legge, nonché dagli articoli 108 capoverso 4, 109 capoverso 3, 110 capoverso 4 lettera b e 111 lettera d LAsi494 nella loro versione anteriore.