Legge federale
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Art. 19 Esercizio di un’attività lucrativa indipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se:
26 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). 27 Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733; FF 2016 2621). |