Legge federale
|
Art. 20 Misure limitative
1 Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali. 2 Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni. 3 La SEMpuò emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera. |