Legge federale
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Art. 5 Condizioni d’entrata
1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
2 Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente. 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata di cui al capoverso 1 per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali.11 4 Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.12 8 Nuovo testo giusta la cifra IV n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). 11 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3539, FF 2019 171). 12 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405art. 2 lett. a). |