1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all’articolo 45 in combinato disposto con l’articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 85c capoverso 1 se:76
- a.77
- l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a; o
- b.
- gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.
2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:
- a.
- il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:
- 1.
- il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200778 concernente l’aiuto alle vittime di reati,
- 2.
- la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,
- 3.
- misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,
- 4.
- rapporti medici o altre perizie,
- 5.
- rapporti di polizia e denunce penali, o
- 6.
- condanne penali;
- b.
- il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; o
- c.
- la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.79
3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.
4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l’altro.80
76 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 713;FF 20232418, 2851).
77 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
78 RS 312.5
79 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 713;FF 20232418, 2851).
80 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Disciplina dei casi di rigore in caso di violenza domestica), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 713; 20232418, 2851).