Legge federale
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Art. 55a Misure per stranieri con un bisogno d’integrazione particolare 87
I Cantoni prevedono con la massima sollecitudine misure d’integrazione adeguate per gli stranieri con un bisogno d’integrazione particolare. La Confederazione li sostiene in tale compito. 87 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). |