1 La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.
2 Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:
a.
le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;
b.
le persone di cui all’articolo 30 capoverso 1 lettere d ed e;
le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all’articolo 84 capoverso 2.
3 L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:
a.
la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi109;
abis.
l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi;
b.
la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi;
c.
un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.110
4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.
108 Introdotta dalla cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).