Legge federale
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Art. 68c Partenza e conferma del rimpatrio 167
1 Se il cittadino di uno Stato terzo segnalato nel SIS ai fini del rimpatrio da un altro Stato Schengen lascia lo spazio Schengen, la competente autorità di controllo alla frontiera rilascia una conferma dell’avvenuta partenza all’attenzione dell’ufficio SIRENE. L’ufficio SIRENE la trasmette allo Stato Schengen segnalante affinché quest’ultimo cancelli nel SIS la segnalazione ai fini del rimpatrio. 2 L’ufficio SIRENE inoltra le conferme di rimpatrio trasmesse da altri Stati Schengen all’autorità segnalante in Svizzera affinché quest’ultima cancelli la segnalazione. 167 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117). |