Legge federale
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Art. 68e Comunicazione di dati del SIS a terzi 171
1 I dati memorizzati nel SIS e le relative informazioni supplementari non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, servizi privati o persone fisiche. 2 La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1860172. 171 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117). 172 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1. |