Legge federale
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Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria
1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84. 2 Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi268. 3 e 4 ... 269 5 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale.270 6 ...271 7 ... 272 7bis e 7ter ...273 8 ...274 269 Abrogati dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 270 Per. introdotto dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 43755357; FF 2010 3889, 2011 6503). 271 Abrogato dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). 272 Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 273 Introdotti dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione) (RU 2017 6521; FF 2013 2045, 2016 2471). Abrogati dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 274 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati (RU 2013 1035; FF 2011 1987). Abrogato dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). |