Legge federale
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Art. 85b Cambiamento di Cantone 280
1 Lo straniero ammesso provvisoriamente che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve chiedere alla SEM l’autorizzazione a cambiare il Cantone. La SEM sente il Cantone interessato. 2 Il cambiamento di Cantone è autorizzato:
3 Se lo straniero ammesso provvisoriamente esercita nell’altro Cantone un’attività lucrativa di durata indeterminata o vi assolve una formazione professionale di base, il cambiamento di Cantone è inoltre autorizzato se:
4 Il cambiamento di Cantone secondo i capoversi 2 e 3 non è autorizzato in presenza dei motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7 lettera a o b. 5 Il cambiamento di Cantone dei rifugiati ammessi provvisoriamente è retto dall’articolo 37 capoverso 2. 280 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). |