Legge federale
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Art. 85c Ricongiungimento familiare 281
1 Il coniuge e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni di uno straniero ammesso provvisoriamente possono raggiungere quest’ultimo ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria al più presto tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria se:
2 La condizione di cui al capoverso 1 lettera d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni. È inoltre possibile derogare a detta condizione se sussistono motivi gravi ai sensi dell’articolo 49a capoverso 2. 3 Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 1 rileva indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a CC283, la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC.284 La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 281 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 284 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). |