Art. 98bDelega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti 329
1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:
a.
fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
b.
ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
c.
riscuotere gli emolumenti;
d.
rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;
e.
restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.
2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.
3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.
329 Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 20635761; FF 2009 3629).