Legge federale
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Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati 33
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se:
2 Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario. 3 In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell’obbligo di rimborso di cui al capoverso 2. 33 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2019 1413, 2020 881; FF 2018 1381). |