1 La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:
- a.235
- nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l’esecuzione dell’allontanamento secondo l’articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi236 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;
- b.
- nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.
2 ...237
3 Su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.238
4 Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.
5 È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.
6 La persona di fiducia di cui all’articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.
7 La carcerazione ha termine se:
- a.
- il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;
- b.
- è stata accolta un’istanza di scarcerazione;
- c.
- lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.
8 Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.
234 Introdotto dall’all. cifra I n. 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).
235 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
236 RS 142.31
237 Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).
238 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 6917).