Art. 82Finanziamento da parte della Confederazione 249
1 La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per analogia le disposizioni delle sezioni 2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984250 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.
2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:
a.
richiedenti l’asilo;
b.
rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;
c.
stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;
3 La Confederazione può, per un periodo determinato, partecipare con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio per il fermo di breve durata di persone secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c. Una partecipazione finanziaria presuppone che:
a.
la persona interessata sia fermata in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine;
b.
nell’area di confine in questione si osservi un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone; e
c.
il centro cantonale di partenza funga da alloggio a breve termine di stranieri fermati nell’area di confine in questione al momento del passaggio illegale del confine e allontanati senza formalità conformemente all’articolo 64c capoverso 1 lettera a.252
252 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312).