Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)1

1 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 101 Trattamento dei dati 359

1La SEM, le autorità cantonali competenti in materia di migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.360

2 L’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il trat­ta­men­to dei da­ti as­si­cu­ra che il trat­ta­men­to dei da­ti per­so­na­li nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne del­la SEM e nei si­ste­mi d’in­for­ma­zio­ne Schen­gen/Du­bli­no sia pro­por­zio­na­to agli obiet­ti­vi per­se­gui­ti e li­mi­ta­to a quan­to ne­ces­sa­rio per l’adem­pi­men­to dei pro­pri com­pi­ti.

359 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che ap­pro­va e tra­spo­ne nel di­rit­to sviz­ze­ro gli scam­bi di no­te tra la Sviz­ze­ra e l’UE con­cer­nen­ti il re­ce­pi­men­to dei re­go­la­men­ti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che isti­tui­sco­no un qua­dro per l’in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà tra i si­ste­mi di in­for­ma­zio­ne dell’UE, in vi­go­re dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347; FF 20207005).

360 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 2 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che ap­pro­va e tra­spo­ne nel di­rit­to sviz­ze­ro gli scam­bi di no­te tra la Sviz­ze­ra e l’UE con­cer­nen­ti il re­ce­pi­men­to dei re­go­la­men­ti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che isti­tui­sco­no un qua­dro per l’in­te­ro­pe­ra­bi­li­tà tra i si­ste­mi di in­for­ma­zio­ne dell’UE, in vi­go­re dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347; FF 20207005).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden