Art. 102cComunicazione di dati personali all’estero 370
1 Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, sempreché siano adempite le condizioni di cui all’articolo 16 LPD371.372
2 Possono essere comunicati i dati personali seguenti:
a.
le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;
b.
indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;
c.
dati biometrici;
d.
altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;
e.
indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;
f.
i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;
g.
indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;
h.
indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.
372 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347; FF 20207005).