Art. 62Revoca di permessi e di altre decisioni 127
1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
a.
lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
b.
lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP128;
c.
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
d.
lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
e.
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;
lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 2014130 sulla cittadinanza;
lo straniero non rispetta un accordo d’integrazione senza validi motivi.
2 Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
127 Nuovo testo giusta la cifra IV n. 3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).
129 Introdotta dall’all. cifra II n. 1 della L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20162561; FF 2011 2567).