Legge federale
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Art. 68a Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen 168
1 L’autorità competente inserisce nel sistema d’informazione Schengen (SIS) i dati dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stata disposta una delle decisioni di rimpatrio seguenti:
2 I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso 3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/1861172.173 3 La SEM può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) di cui all’articolo 354 CP o nel SIMIC. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. 4 Le autorità competenti per la segnalazione delle decisioni di cui ai capoversi 1 e 2 registrano nel SIMIC i dati personali della persona da segnalare. Ai fini della trasmissione al SIS registrano o fanno registrare in AFIS dalle autorità competenti l’immagine del viso e le impronte digitali, se non sono ancora disponibili. 5 In caso di segnalazioni da parte di fedpol, quest’ultimo può trasmettere al SIS i dati biometrici già disponibili in AFIS. La trasmissione può avvenire in modo automatizzato. Se non sono disponibili dati biometrici, fedpol può ordinare alle autorità che constatano un riscontro su queste segnalazioni di rilevarli ulteriormente. 6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze per la registrazione e la trasmissione dei dati di cui ai capoversi 1–5 ai fini delle segnalazioni nel SIS. Può prevedere deroghe alla registrazione e alla trasmissione dei dati biometrici. 168 Introdotto dall’all. 1 n. 1 del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento delle basi legali dell’istituzione, dell’esercizio e dell’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS), in vigore dal 1° lug. 2021, cpv. 1, 2, 4 e 6 il 22 nov. 2022 (RU 2021 365; 2022 636; FF 2020 3117). 172 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 173 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di in-formazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349; FF 2022 1449). |