Legge federale
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Art. 85a Attività lucrativa 285
1 Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 61 LAsi286.287 2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. La notifica indica in particolare:288
3 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle. 3bis Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. La notifica contiene in particolare i dati di cui al capoverso 2.289 4 L’autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro. 5 Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti. 6 Disciplina la procedura di notifica. 285 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471). 287 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 288 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). 289 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543). BGE
150 I 93 (2C_198/2023) from 7. Februar 2024
Regeste: Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 BV; Art. 3 KRK; Umwandlung des Status der vorläufigen Aufnahme in eine Aufenthaltsbewilligung. Die Nachteile, die mit dem Status der vorläufigen Aufnahme im Vergleich zur Aufenthaltsbewilligung für Kinder im Alter von 10 und 12 Jahren verbunden sind, erreichen nicht die erforderliche Schwere, um den Anspruch auf Achtung des Privatlebens im Sinne von Art. 8 EMRK zu berühren (E. 6). Der Status der vorläufigen Aufnahme ermöglicht unter den vorliegenden Umständen auch die Wahrung der übergeordneten Interessen der Beschwerdeführer, wie sie sich aus der Kinderrechtskonvention ergeben (E. 6.7.1). |