1 Lo straniero ammesso provvisoriamente può esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Nel caso di un’attività lucrativa dipendente devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22). Ai rifugiati ammessi provvisoriamente si applica l’articolo 61 LAsi286.287
2 Il datore di lavoro notifica previamente all’autorità competente per il luogo di lavoro designata dal Cantone l’inizio e la fine dell’attività lucrativa dipendente come pure il cambiamento d’impiego. La notifica indica in particolare:288
- a.
- l’identità e il salario della persona esercitante l’attività lucrativa;
- b.
- l’attività lucrativa esercitata;
- c.
- il luogo di lavoro.
3 Il datore di lavoro deve allegare alla notifica una dichiarazione in cui conferma di conoscere le condizioni di salario e di lavoro usuali nella località, nella professione e nel settore e che si impegna a osservarle.
3bis Nel caso di un’attività lucrativa indipendente, la notifica deve essere effettuata dall’interessato. La notifica contiene in particolare i dati di cui al capoverso 2.289
4 L’autorità di cui al capoverso 2 trasmette senza indugio una copia della notifica agli organi di controllo cui compete la verifica del rispetto delle condizioni di salario e di lavoro.
5 Il Consiglio federale designa gli organi di controllo competenti.
6 Disciplina la procedura di notifica.
285 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).
286 RS 142.31
287 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543).
288 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543).
289 Introdotto dalla cifra I della LF del 17 dic. 2021 (Limitazioni per i viaggi all’estero e adeguamenti dello statuto dell’ammissione provvisoria), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 188; FF 20206543).